| • Art. 19 Solare fotovoltaico in edifici esistenti |
| | 1. | Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici con una potenza di almeno 2 kWp e di al massimo 99 kWp, che godono degli incentivi cantonali e/o federali, installati in edifici esistenti, sono concessi incentivi pari al 30% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone e/o Confederazione, sino a un massimo di CHF 1'500.00. |
| | 2. | La promessa di concessione dell'incentivo, di regola con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente. |
| | 3. | Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale e/o federale competente. |
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| • Art. 19bis Solare fotovoltaico in edifici nuovi |
| | 1. | Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici con una potenza di almeno 2 kWp e di al massimo 99 kWp, che godono degli incentivi cantonali e/o federali, installati in edifici nuovi, sono concessi incentivi pari a 0.15 CHF/W, sino a un massimo di CHF 1'500.00. |
| | 2. | Il calcolo dell'incentivo (CHF/W) è applicato alla potenza totale dell'impianto fotovoltaico dedotta la quota di produzione di energia elettrica resa obbligatoria dal Regolamento sull'utilizzazione dell'energia del 15.03.2023 (art. 14 RUEn). |
| | 3. | La promessa di concessione dell'incentivo, di regola con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente. |
| | 4. | Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale e/o federale competente. |
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| • Art. 20 Sistemi ottimizzazione consumo proprio fotovoltaico |
| | 1. | Cono concessi incentivi per l'installazione di sistemi di ottimizzazione dell'autoconsumo della propria corrente fotovoltaica in impianti con una potenza di almeno 2 kWp, in parallelo alla rete, in edifici abitativi nuovi o esistenti, nella misura seguente: - Ottimizzazioni autoconsumo fotovoltaico: forfait CHF 200.00 |
| | 2. | La richiesta di questo incentivo può avvenire a lavori avvenuti, ma al più tardi entro 3 mesi dalla data di acquisto. |
| | 3. | Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia del giustificativo di pagamento. |
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| • Art. 21 Accumulatori per fotovoltaico e stazione di ricarica bidirezionale veicoli elettrici |
| | 1. | Sono concessi incentivi per l'installazione di impianti di stoccaggio per aumentare l'autoconsumo di energia elettrica proveninte da impianti fotovoltaici propri. Nello specifico gli incentivi sono concessi per l'acquisto di batterie stazionarie con capacità di accumulo utile a partire da 4 kWh oppure tramite la batteria di un'automobile elettrica, in quest'ultimo caso sarà sovvenzionato il solo acquisto della stazione di ricarica bidirezionale, nella seguente misura: - Accumulatori per fotovoltaico/stazione di ricarica bidirezionale: 30% dell'importo di acquisto (IVA incl.), ritenuto un massimo di CHF 2'000.00 |
| | 2. | La richiesta di questo incentivo può avvenire a lavori avvenuti, ma al più tardi entro 3 mesi dalla data di acquisto. |
| | 3. | Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia del giustificativo di pagamento indicando eventuali contributi di terzi, la relativa documentazione tecnica dell'impianto, rapporto RaSi e rapporto di messa in servizio da parte dell'installatore. |
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| • Art. 22 Raggruppamento ai fini del consumo proprio tradizionale (RCP) o virtuale (RCPv) |
| | 1. | Sono concessi incentivi per la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio tradizionale (RCP) oppure virtuale (RCPv), nella misura seguente: - Incentivo: forfait: CHF 500.00 |
| | 2. | Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della notifica e del contratto approvato dal gestore della rete elettrica, al più tardi entro 3 mesi dalla messa in servizio del RCP/RCPv. |