| • Art. 19 Solare fotovoltaico in edifici esistenti |
| | 1. | Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici con una potenza di almeno 2 kWp e di al massimo 30 kWp, che godono degli incentivi cantonali e/o federali, installati in edifici esistenti, sono concessi incentivi pari al 30% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone e/o Confederazione, sino a un massimo di CHF 1'500.00. |
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| | 2. | La promessa di concessione dell'incentivo, di regola con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente. |
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| | 3. | Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale e/o federale competente. |
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| • Art. 19bis Solare fotovoltaico in edifici nuovi |
| | 1. | Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici con una potenza di almeno 2 kWp e di al massimo 30 kWp, che godono degli incentivi cantonali e/o federali, installati in edifici nuovi, sono concessi incentivi pari a 0.15 CHF/W, sino a un massimo di CHF 1'500.00. |
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| | 2. | Il calcolo dell'incentivo (CHF/W) è applicato alla potenza totale dell'impianto fotovoltaico dedotta la quota di produzione di energia elettrica resa obbligatoria dal Regolamento sull'utilizzazione dell'energia del 15.03.2023 (art. 14 RUEn). |
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| | 3. | La promessa di concessione dell'incentivo, di regola con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente. |
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| | 4. | Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale e/o federale competente. |
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| • Art. 20 Sistemi ottimizzazione consumo proprio fotovoltaico |
| | 1. | Sono concessi incentivi per l'installazione di sistemi di ottimizzazione dell'autoconsumo della propria corrente fotovoltaica in impianti con una potenza di almeno 2 kWp, in parallelo alla rete, in edifici abitativi nuovi o esistenti, nella misura seguente: |
| | - | Ottimizzazioni autoconsumo fotovoltaico: forfait CHF 200.00 |
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| | 2. | La richiesta di questo incentivo può avvenire a lavori avvenuti, ma al più tardi entro 3 mesi dalla data di acquisto. |
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| | 3. | Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia del giustificativo di pagamento. |
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| • Art. 21 Accumulatori per fotovoltaico |
| | 1. | Sono concessi incentivi per l'installazione di accumulatori a batteria per aumentare il consumo proprio di impianti solari fotovoltaici con una potenza di almeno 2 kWp, in parallelo alla rete, in edifici abitativi nuovi o esistenti, nella misura seguente: |
| | - | Accumulatori per fotovoltaico: CHF 100/kWh di accumulo - max. CHF 1'000.00 per edificio |
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| | 2. | La richiesta di questo incentivo può avvenire a lavori avvenuti, ma al più tardi entro 3 mesi dalla data di acquisto. |
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| | 3. | Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia del giustificativo di pagamento e rapporto di messa in servizio da parte dell'installatore. |