| • Art. 22 Recupero acqua piovana |
| | 1. | Sono concessi incentivi per l'installazione di sistemi per il recupero e riutilizzo dell'acqua piovana, in edifici nuovi o esistenti, nella misura seguente: |
| | - | Sistemi recupero acqua piovana: 20% dei costi di investimento - max. CHF 200.00 |
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| | 2. | La richiesta di questo incentivo può avvenire a lavori avvenuti, ma al più tardi entro 3 mesi dalla data di acquisto. |
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| | 3. | Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia del giustificativo di pagamento. Vale sia per il materiale che per la posa. |
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| | 4. | L'impianto dev'essere funzionale, proporzionato, decoroso dal punto di vista estetico e conforme alle misure di lotta contro la zanzara tigre ed a tutte le normative in vigore dal punto di vista edilizio. |
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| • Art. 23 Centralina meteo per impianti irrigazione |
| | 1. | Sono concessi incentivi per l'installazione di centraline meteo per la gestione di impianti d'irrigazione: |
| | - | Impianti nuovi: max. 50% del valore di acquisto, max. CHF 200.00 |
| | - | Impianti esistenti: max. 50% del costo globale della modifica (pezzi, montaggio e messa in esercizio), max. CHF 500.00 |
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| | 2. | La richiesta di questo incentivo può avvenire a lavori avvenuti, ma al più tardi entro 3 mesi dalla data di acquisto. |
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| | 3. | Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare la fattura e una copia del giustificativo di pagamento. Vale sia per il materiale che per la posa. |
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| | 4. | L'impianto deve essere funzionale, proporzionale, decoroso dal punto di vista estetico e conforme alle normative in vigore. |